Cauzioni


Polizza fideiussoria provvisoria

La Garanzia Provvisoria è una polizza fideiussoria a richiesta del Committente (Stazione appaltante) necessaria per la partecipazione ad una gara indetta per l’assegnazione di un contratto d’appalto o di una concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere pubbliche. Ha lo scopo di garantire al Committente la sottoscrizione del contratto d’appalto o di concessione da parte dell’impresa risultata aggiudicataria. L’ammontare della cauzione può variare dall’1% al 4% dell’importo a base d’asta, generalmente viene stabilito nella misura del 2%.

D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – artt. 53 e 106 (nuovo Codice dei contratti pubblici)

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 93 (precedente Codice dei contratti pubblici)

Schema tipo 1.1 – D.M. n. 193 del 16 settembre 2022

Polizza fideiussoria definitiva

La Garanzia Definitiva viene emessa a favore della Stazione appaltante all’indomani dell’aggiudicazione della gara di appalto o della concessione ed è una fideiussione che garantisce l’adempimento di qualunque obbligazione contrattuale, il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso di eventuali somme pagate in più all’esecutore (Ditta appaltatrice) rispetto alle risultanze della liquidazione finale. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo contrattuale, tale percentuale è soggetta a maggiorazioni in funzione dell’entità del ribasso praticato in sede di offerta. Percentuali diverse e differenti modalità di calcolo possono essere previste in caso di appalti sotto soglia ed in caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro.

D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – artt. 53 e 117 (nuovo Codice dei contratti pubblici)

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 103 (precedente Codice dei contratti pubblici)

Schema tipo 1.2 – D.M. n. 193 del 16 settembre 2022

Polizza fideiussoria per l’anticipazione

L’impresa che ha sottoscritto un contratto di appalto pubblico di soli lavori (non estendibile ai contratti di forniture e servizi) può richiedere che le venga erogata un’anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura del 20% del valore del contratto, incrementabile fino al 30% con la documentazione di gara. Per i contratti pluriennali, l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di pari importo, maggiorata degli interessi legali. La Garanzia per l’Anticipazione assicura la restituzione totale o parziale dell’anticipazione non ancora recuperata mediante trattenute, nel caso in cui l’impresa decada dal diritto all’anticipazione stessa per ritardi nell’esecuzione dei lavori rispetto alle tempistiche previste da contratto, per motivi ad essa imputabili.

D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – art. 125 (nuovo Codice dei contratti pubblici)

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 35 comma 18 (precedente Codice dei contratti pubblici)

Schema tipo 1.3 – D.M. n. 193 del 16 settembre 2022

Polizza fideiussoria per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della garanzia fideiussoria in esame, pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale. Tale garanzia cessa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità. La Garanzia per la Rata di Saldo assicura alla Stazione appaltante la restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto.

D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – art. 117 (nuovo Codice dei contratti pubblici)

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 103 comma 6 (precedente Codice dei contratti pubblici)

Schema tipo 1.4 – D.M. n. 193 del 16 settembre 2022

Polizza fideiussoria di buon adempimento

La Garanzia di Buon Adempimento può essere prevista, in luogo della Garanzia Definitiva, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare e per gli appalti di ammontare superiore a cento milioni di euro. Garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì il rimborso delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Appaltatore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. Il massimale della garanzia di Buon Adempimento è pari al 5% fisso dell’importo contrattuale, come risultante dall’aggiudicazione, senza applicazione degli incrementi per ribassi.

D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – art. 118 (nuovo Codice dei contratti pubblici)

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 104 (precedente Codice dei contratti pubblici)

Schema tipo 1.6 – D.M. n. 193 del 16 settembre 2022

Polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi ed oneri di cui ai permessi di costruire / D.I.A. (concessioni edilizie)

La garanzia in esame è consequenziale al rilascio del permesso di costruire/concessione all’edificazione ed è prestata in favore del Comune (Beneficiario) a garanzia del pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, a garanzia del pagamento dilazionato del contributo commisurato al costo di costruzione, a garanzia del pagamento dilazionato di eventuali ulteriori obblighi di convenzione, nonché a garanzia della corretta esecuzione e realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.

Normativa di riferimento: Testo Unico sull’Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m. aggiornato con D.Lgs. 222/2016 e con D.L. 32/2019 (Sblocca cantieri).

Polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20.06.2005, n. 122 (ex legge 210)

Polizza fideiussoria a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti (esclusivamente persone fisiche) di immobili da costruire, garantisce la restituzione delle somme versate dal Beneficiario (promissario acquirente persona fisica), a titolo di anticipo del prezzo dell’immobile, nel caso in cui il Contraente (promittente venditore) incorra in una situazione di crisi finanziaria tale da non consentire il trasferimento della proprietà con la stipula del contratto notarile definitivo di compravendita, oppure, in caso di mancato adempimento dell’obbligo assicurativo della polizza indennitaria decennale, da consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà. La fideiussione è prestata per un importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il Contraente ha ricevuto dal Beneficiario, nonché alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che, secondo i termini e le modalità stabilite nel
contratto, il Contraente deve ancora riscuotere, prima del trasferimento o dell’assegnazione della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile.

Normativa di riferimento: legge n. 210 del 02.08.2004; D.Lgs. 122 del 20.06.2005, come modificato dal Codice della crisi d’impresa e “dell’insolvenza” di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; Decreto del Ministro della Giustizia 6 giugno 2022 n. 125.




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